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La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n.120/2022/PAR, ha fornito indicazioni in merito alla corretta determinazione del numero degli abitanti, ai fini della corresponsione delle indennità di carica ed altri adempimenti relativi ai Comuni con più di 5.000 abitanti.

L’articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, al comma 1, l’attribuzione “per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali” di una indennità di funzione; il successivo comma 8 demanda la fissazione della misura dell’indennità ad un decreto del Ministro dell’Interno nel rispetto, tra gli altri, del criterio dell’“equiparazione del trattamento per categorie di amministratori” e dell’“articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente”.
In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000, n. 119, contenente il regolamento per la determinazione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche dell’ente.
Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 54, l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” le indennità di funzione spettanti ai Sindaci e ai componenti degli organi esecutivi (lett. a), nonché l’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 e il decreto del Ministro dell’Interno 23 luglio 2020, che hanno regolato l’incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
In particolare, all’art. 1, comma 583, è stato previsto che “a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”.

La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l’introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l’individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell’ultimo censimento ufficiale.

 

 

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