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La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.238/2015/PAR, chiarisce che nel caso del lavoro flessibile, qualora non siano state sostenute spese per tali finalità nell'anno 2009, il limite di spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009, come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 nella sua attuale formulazione.

Nel dettaglio, è stato richiesto il parere dei giudici in merito alla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. In particolare, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, viene richiesto alla Sezione un chiarimento circa: l’esatta portata dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto spesa di personale a tempo determinato; il parametro di riferimento per la definizione del tetto di spesa per il personale a tempo determinato per l’anno 2015 per i comuni che non hanno sostenuto spese per il personale a tempo determinato nel corso del 2009; cosa intende la normativa (art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010) per “stesse finalità”.

Secondo l’orientamento della Corte dei conti, confermato anche dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n.2 dello scorso 9 febbraio 2015, i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale possono effettuare assunzioni a tempo determinato e, più in generale, flessibili entro il 100% di quanto hanno speso a tale titolo nell'anno 2009.

Nel caso non siano state sostenute spese per le finalità indicate nell'anno 2009, l’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 nella sua attuale formulazione prevede espressamente che “Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009” (in tal senso si veda anche Deliberazione n. 215 del 15.07.2014).

Infine, i giudici evidenziano che, con riferimento alla locuzione “stesse finalità”, il significato si conforma al senso letterale del termine ed è riferito alle medesime categorie di lavoro c.d. flessibile consentite dalla legge alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

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