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La Corte di Cassazione, con deliberazione n.25066 /2022 chiarisce che il decorso di 60 giorni dalla richiesta di part-time vada inteso come “silenzio assenso”, nel caso in cui l’Amministrazione non si pronunci nei termini.

La disposizione che regola l’istituto del part time è prevista nella legge 662/1996 e stabilisce che la richiesta del dipendente venga valutata in relazione sia all’eventuale conflitto di interessi riguardo all’attività che intende svolgere all’esterno, sia riguardo all’eventuale pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.

La Corte di Cassazione ritiene che, nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time, non presupponendo l’operatività dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l’esercizio dell’attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell’attività ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/200.

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