Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV la Corte dei Conti (Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato) si esprime in merito alle modalità di conferimento di funzioni dirigenziali in coerenza con la locuzione, contenuta nel comma 6 del d.lgs. 165/2001, riferita a professionalità da reclutare, “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”.

Per i giudici contabili la locuzione “deve intendersi riferita esclusivamente ai ruoli dirigenziali”, qualora la verifica di professionalità in questo ambito abbia dato esiti negativi, e premesso che nell’attuale sistema l’affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti resta una pratica eccezionale, poiché la modalità di reclutamento fisiologica resta quella concorsuale, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, “può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente” (ex multis: Sez. Centr. Contr.del. 36/2014; Sez. Controllo Lazio del.82/2022).

Clicca qui per leggere la deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV della Corte dei Conti.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK