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Con la deliberazione n. 117/2022/PAR la Corte dei Conti della Lombardia enuncia il seguente principio di diritto: “Sulla base di una lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 86 del d.lgs. n. 118/2011 gli enti locali aventi la dimensione demografica ivi prevista sono tenuti al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dei lavoratori che ricoprono una delle cariche nominativamente elencate, a condizione che gli stessi si dedichino a tempo pieno all’espletamento del mandato amministrativo rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) o autonoma (comma 2). In assenza di un istituto qual è quello dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per il lavoratore autonomo l’astensione dall’attività lavorativa deve essere comprovata dal lavoratore medesimo, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.

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