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Con la deliberazione n. 24/2023/PAR la Corte dei Conti della Calabria precisa che il dimezzamento dell’indennità di funzione opera anche nei confronti di coloro che nella qualità di dipendenti a tempo determinato non possono, in virtù di previsioni legislative o contrattuali fruire dell’aspettativa e, pertanto, continuano a svolgere un’attività lavorativa, sia pure a tempo.

In altri termini è la mancata fruizione dell’aspettativa a giustificare la riduzione dell’indennità, restando irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto in talune pronunce (Sez. Campania n.172/2011, Sez. Puglia n. 19/2013) il fatto che sia dipeso da una scelta volontaria o dall’impossibilità giuridica.

Analogamente, anche la disciplina in materia di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi (art. 86 TUEL) prende in considerazione solo il fatto del collocamento in aspettativa non retribuita stabilendo che per gli amministratori locali che si trovino in tale situazione vengano versati direttamente dagli enti, senza fare alcun riferimento alla categoria dei dipendenti a tempo determinato che non hanno la possibilità di chiedere l’aspettativa, mentre una disciplina differenziata è dettata per i lavoratori autonomi.

Come è stato osservato, una diversa soluzione giuridica finirebbe con il creare, in nome di una pretesa parità di trattamento, effetti distorsivi perché consentirebbe ai lavoratori a tempo determinato di fruire del doppio trattamento economico, l’indennità per intero e i proventi dell’attività lavorativa (Sez. Sardegna n 8/2020).

Nei termini del dimezzamento dell’indennità di funzione anche per i lavoratori a tempo determinato sono i pareri del Ministero dell’interno n 8306 del 3 settembre 2021 e n.22847 del 10 agosto 2022.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 24/2023/PAR della Corte dei Conti della Calabria.

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