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Con la deliberazione n. 112/2023/PAR la Corte dei Conti della Lombardia, rifacendosi a una pronuncia della Sezione Autonomie, ribadisce la validità del seguente principio di diritto: “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione” (n. 1/SEZAUT/2019/QMIG).

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