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Alla richiesta di parere volta a chiarire “se sia lecito destinare somme per il welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL 16/11/22 prevedendo, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una cooperativa mutualistica, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017(…)” la Corte dei Conti della Liguria, con la deliberazione n. 61/2023/PAR, ha ritenuto che anche con il nuovo CCNL le somme per il welfare integrativo vanno escluse dal tetto del salario.

La Sezione di controllo ligure ha deliberato che le spese del personale finalizzate al welfare integrativo non siano assoggettate al limite del trattamento accessorio del personale, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 CCNL del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022,  esulando dal  perimetro di applicazione dell’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017 quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono a una funzione meramente contributivo-previdenziale.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 61/2023/PAR della Corte dei Conti della Liguria.

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