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Con la deliberazione n. 111/2023/VSG la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna si esprime in merito agli incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Di particolare rilievo il “considerato in diritto”, nel quale viene dipanato un approfondimento sui presupposti che consentono all’Amministrazione di conferire incarichi esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, come dai successivi commi 5bis, 6bis, 6ter e 6 quater della norma.

La Corte sottolinea come l’ottica interpretativa in materia di incarichi esterni è piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell’autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali – e negli stretti limiti previsti dalla legge – ricorrere all’impiego di personale esterno.

Quanto all’oggetto specifico del controllo intestato alla Sezione, ovvero gli incarichi di consulenza, si osserva che, trattandosi di pareri resi da esperti, hanno natura di contratti di prestazione d’opera, in particolare intellettuale, disciplinati dagli artt. 2222 – 2238 del codice civile che hanno ad oggetto attività valutative o soluzioni a problemi posti dal committente non comprendendo attività gestionali proprie dell’ente e pertanto non rientrano nella categoria dei cd “incarichi esterni”.

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