Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la deliberazione n. 106/2024/PAR la Corte dei Conti delle Marche fornisce chiarimenti in merito alla disciplina che regola la possibilità da parte dei comuni di cedere propri spazi assunzionali.

Il sistema di limiti alla capacità assunzionale, ancorato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa,  introduce un rigido e rigoroso vincolo di stretta corrispondenza tra l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ammontare complessivo delle entrate correnti, non suscettibile di essere derogato al di fuori delle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e, come tali, non estensibili analogicamente (nello stesso senso, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR e Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 158/2023/PAR). Ne consegue che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 106/2024/PAR della Corte dei Conti delle Marche.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK