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Con la deliberazione n. 119/2024/PAR la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, in riscontro ad una richiesta di parere di un ente locale, precisa: “con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di utilizzare, come parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa, quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, occorrendo garantire, in ogni caso, il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, c. 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento. Ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 sono soltanto quelle espressamente previste dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”.

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