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Con la deliberazione n. 184/2024/PAR la Corte dei Conti del Piemonte precisa le casistiche in cui le progressioni verticali possono essere realizzate in deroga ai vincoli assunzionali negli Enti locali.

Il testo giuridico prevede che le progressioni verticali nel pubblico impiego finanziate con lo 0,55% del monte salari (riferite in particolare all’anno 2018) possono essere realizzate in deroga ai consueti limiti assunzionali.

Questo meccanismo permette alle amministrazioni di valorizzare il personale interno, mantenendo però standard qualitativi comparabili a quelli di una selezione esterna. L’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 16 novembre 2022 delle Funzioni Locali, regola queste progressioni, concepite come una “finestra” temporanea valida dal 1° aprile 2023 fino al 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, le amministrazioni pubbliche possono scegliere se adottare il regime ordinario o quello in deroga, a seconda delle proprie esigenze organizzative. La deroga consente flessibilità nell’utilizzo delle risorse, prevedendo il finanziamento tramite una quota del monte salari 2018, come stabilito dall’articolo 1, comma 612, della Legge di Bilancio 2022, e dalle facoltà assunzionali disponibili. Le differenze tra regime ordinario delle progressioni verticali nel pubblico impiego e regime in deroga riguardano sia le modalità di finanziamento che i vincoli alle facoltà assunzionali. Nel regime ordinario, il meccanismo delle progressioni verticali è strettamente legato alle facoltà assunzionali dell’amministrazione, ossia alla capacità di reclutare personale in base alle disponibilità di bilancio e ai limiti imposti dalla normativa vigente. Nel regime in deroga, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, viene concessa maggiore flessibilità. In questo caso, le progressioni possono essere finanziate anche utilizzando risorse straordinarie previste dalla legge, che si aggiungono alle facoltà assunzionali ordinarie.

Questa misura consente di ampliare il bacino di dipendenti che possono accedere alle progressioni, superando i limiti finanziari e organizzativi tipici del sistema ordinario. Un altro aspetto distintivo del regime in deroga riguarda l’utilizzo delle facoltà assunzionali durante la fase transitoria. La normativa consente infatti di destinare fino al 50% di queste facoltà alle progressioni verticali. Questa disposizione rappresenta una deviazione rispetto al regime ordinario, dove le facoltà assunzionali devono essere utilizzate prioritariamente per nuove assunzioni o per la copertura di vuoti in organico. La scelta risponde a esigenze specifiche legate alla riorganizzazione degli ordinamenti professionali e alla valorizzazione del personale interno.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 184/2024/PAR della Corte dei Conti del Piemonte.

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