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📌 La Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei conti, con la Sentenza n. 50/2025, ha ribadito un principio rilevante per gli enti locali: i titolari di Posizione Organizzativa, oggi Elevata Qualificazione, non possono percepire compensi per lavoro straordinario se non nei casi eccezionali espressamente previsti dal contratto collettivo.

📚 Il CCNL Funzioni Locali 2016–2018, all’articolo 15, stabilisce che il trattamento accessorio è costituito esclusivamente da retribuzione di posizione e di risultato, assorbendo ogni altro compenso aggiuntivo. L'art. 18 ammette deroghe limitate, come lo straordinario elettorale o quello connesso a emergenze derivanti da calamità naturali, sempre nei limiti delle risorse messe a disposizione dagli enti preposti.

📝 Punti salienti:

  • Straordinari ordinari esclusi per PO/EQ.

  • L’art. 15 del CCNL 2016–2018 prevede solo retribuzione di posizione e di risultato.

  • Eccezioni: straordinario elettorale e calamità naturali con risorse dedicate.

  • Ogni erogazione indebita può dar luogo a responsabilità e danno erariale.

📚 Fonte: Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria – Sentenza n. 50/2025

🔗Per leggere la sentenza completa: [link]

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