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📌 La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 281/2025/PAR, ha chiarito che le risorse derivanti dalle sanzioni stradali destinate a misure assistenziali e previdenziali per la Polizia Locale non concorrono alla definizione del tetto di spesa per il trattamento accessorio.

📝 Punti salienti:

  • l’art. 208 del Codice della strada consente di destinare quote dei proventi delle sanzioni stradali a misure di assistenza e di previdenza;

  • la legge 207/2024 esclude espressamente i proventi delle multe dal limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

  • il CCNL 2019-2021 dà la possibilità alle amministrazioni locali di devolvere i proventi a finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo.

📚 Fonte: Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 281/2025/PAR.
🔗Per leggere la deliberazione completa: [link]

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