📌 Con la deliberazione n. 89/2026/PAR, la Corte dei Conti Marche fornisce indicazioni sull'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il pagamento degli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali del personale. Il parere interviene su una questione di particolare interesse per gli enti locali che si trovano in situazioni di tensione finanziaria e che, pur avendo accantonato le risorse necessarie, utilizzano temporaneamente la cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti.
📝 La Corte chiarisce che il divieto previsto dall'art. 187, comma 3-bis, del TUEL riguarda esclusivamente l'avanzo libero e non si estende alle quote accantonate del risultato di amministrazione. Tali risorse, infatti, hanno una destinazione specifica e possono essere utilizzate quando si realizza l'evento per il quale sono state accantonate. Nel caso esaminato, la sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi trasforma gli oneri relativi agli arretrati in obbligazioni giuridicamente perfezionate, imponendo agli enti di assicurarne la copertura finanziaria. La pronuncia conferma quindi la possibilità di applicare le somme accantonate per i rinnovi contrattuali anche in presenza dell'utilizzo della cassa vincolata, fermo restando il rispetto delle procedure e delle condizioni previste dalla normativa contabile.
📚 Fonte: Corte dei Conti Marche, deliberazione n. 89/2026/PAR