📌 La Corte dei conti Emilia Romagna ha fornito un chiarimento sull'applicazione degli incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti effettuati mediante accordo quadro. Con la deliberazione n. 74/2026 viene precisato che il solo accordo quadro non costituisce il presupposto per la maturazione né per il calcolo degli incentivi previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, poiché il suo valore rappresenta esclusivamente un importo potenziale e non l'effettiva consistenza delle prestazioni affidate. La determinazione dell'incentivo deve quindi essere effettuata con riferimento ai singoli contratti attuativi, assumendo come base di calcolo l'importo affidato, al netto dell'IVA e dell'eventuale ribasso di gara.
📝 La deliberazione distingue inoltre la disciplina applicabile ai lavori da quella relativa a servizi e forniture. Per i lavori, ciascun contratto attuativo è corredato da una propria progettazione e da uno specifico quadro economico nel quale possono essere previste le risorse destinate agli incentivi. Per servizi e forniture, invece, occorre verificare caso per caso la presenza dei requisiti previsti dalla normativa, quali la particolare complessità della prestazione e la nomina di un direttore dell'esecuzione distinto dal Responsabile unico del progetto. Il superamento delle soglie da parte dell'accordo quadro non rende automaticamente incentivabili tutti i contratti attuativi.
📚 Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 74/2026/PAR.
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