Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 20 giugno 2016, n. 23 si è espressa in merito alla questione di massima dell’applicabilità dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel caso in cui i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni utilizzano, come previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.

In merito alla suddetta questione di massima, la Sezione delle Autonomie asserisce che “il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 …omissis… 2, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

Per saperne di più e leggere la deliberazione della Corte dei Conti, clicca qui.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK