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La Corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 11/2016/PREV, chiarisce che la pubblica amministrazione non può affidare incarichi esterni quando al suo interno ha già professionalità con le competenze richieste a terzi.

I giudici affrontano infatti la violazione dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, nella parte in cui prescrive alla lettera b) che “l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” e alla lettera c) che “la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata”.
Le richiamate disposizioni prevedono che le Amministrazioni per esigenze, cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possono ricorrere al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, al ricorrere di precisi presupposti.

Ai fini del conferimento di consulenze esterne le Amministrazioni devono attenersi ai seguenti principi:

  1. effettiva rispondenza dell’incarico a obiettivi specifici dell’Amministrazione conferente;
  2. eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto della consulenza;
  3. comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’incarico o alla consulenza;
  4. attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

Devono essere predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso; in particolare, l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ma non deve mai consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie.

Qualora l’incarico esterno è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell’ente e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, l’ente deve utilizzare le professionalità interne e non può autorizzare incarichi esterni.

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