Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la Deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2017, si è pronunciata in merito alla richiesta di parere presentata dal Sindaco di un Comune capofila di una convenzione per l’utilizzo del Segretario Comunale.

In particolare il Sindaco del Comune di San Cesareo chiede alla Corte dei Conti di pronunciarsi in merito “…omissis… tipologia ed entità delle spese di viaggio rimborsabili al Segretario comunale titolare di segreteria convenzionata tra più Enti locali, nel caso di utilizzo del mezzo proprio …omissis…”.

La Corte dei Conti ritiene anzitutto riconoscibile “…omissis… il rimborso spese ai Segretari comunali e provinciali quale onere negoziale disciplinato dalla Convenzione e ripartito tra i diversi Enti convenzionati …omissis… per gli spostamenti con l’utilizzo del mezzo proprio dal Comune convenzionato al Comune capofila, trattandosi comunque di spostamento tra sedi istituzionali ordinarie di lavoro.”

“La giurisprudenza di questa Corte è, inoltre, pacificamente orientata nel senso che il rimborso delle spese di viaggio del Segretario comunale spetti soltanto quando il medesimo si rechi, con il proprio mezzo di trasporto, da un Comune ad un altro e non quando si rechi dal proprio domicilio al secondo Ente senza passare dal primo (Comune Capofila) …omissis…”.

Per saperne di più e leggere la Deliberazione in oggetto, clicca qui.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK