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La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la delibera n. 59/2017, si è espressa in merito ad una “…omissis… richiesta di parere avanzata dal Comune di Larciano, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1 comma 236 della l. 208 del 28 dicembre 2015”, il quale stabilisce che “…omissis a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

La Corte dei Conti anzitutto sottolinea che “Tale previsione di carattere generale costituisce il limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale.”

La Corte passa poi a rispondere alle domande poste dal Comune di Larciano puntualizzando che:
1.    “…omissis… nella quantificazione del tetto di spesa rientrano anche le somme stanziate in bilancio e destinate al trattamento accessorio del personale, ancorché finanziate con risorse a carico del medesimo bilancio dell’ente …omissis…”;
2.    “…omissis… non si rinviene nel dettato delle disposizioni in esame un limite distinto tra il fondo delle risorse decentrate e le poste contabili del bilancio dell’ente per l’indennità di posizione e risultato, limitandosi, la norma in esame, nel suo tenore letterale ad una previsione di carattere generale sul contenimento della spesa per tali tipologie di risorse.”
3.    “…omissis… il limite di spesa posto, per quegli enti che si “associano” mediante convenzione per l’utilizzo del personale, va calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto dagli enti associati.”

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