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Con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2017, la Corte dei Conti, Sezioni delle Autonomie chiarisce che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente.

I giudici escludono che l’istituto del comando possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia “precarie” che a tempo determinato. Il ricorso al comando è favorito dal legislatore proprio in quanto consente una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale.

Il trattamento economico fondamentale del personale comandato, ai sensi dell’art. 70, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, rimane di competenza dell’amministrazione cedente ed è successivamente rimborsato. Permane il rapporto tra il comandato e l’ente di appartenenza. Il comando pertanto è un’operazione di finanza neutrale che non incide sulla spesa degli enti coinvolti, purché quella sostenuta dall’ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale.

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