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Un sindaco ha richiesto il parere dei giudici per la corretta interpretazione del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 (inserito dall'art. 11, comma 4bis del d.l. n.90/2014), che consente di effettuare assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro, nel limite del 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Con deliberazione n.164/2017/PAR, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Molise, ha chiarito che per usufruire del regime derogatorio che individua come limite alla spesa complessiva per il lavoro flessibile la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, risulta necessario assicurare che, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le spese di personale siano contenute nel limite del “valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”; valore individuato nel “parametro temporale fisso e immutabile” di cui al triennio 2011/2013.

Ciò sta a significare che l’eventuale rispetto di tale vincolo normativo nell’anno di riferimento, come risultante dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consente, in applicazione della citata disposizione derogatoria, di usufruire, in relazione alla medesima annualità, del regime più favorevole del cento per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per il lavoro flessibile.

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