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La Corte dei Conti In Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 228/2017/PAR, ha fornito indicazioni in merito alla corretta determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria.

I giudici richiamano la deliberazione n. 16 /2017/QMIG della Sezione delle autonomie nella quale viene enunciato il seguente principio di diritto: “l’individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell’organo di revisione degli enti locali non compete alla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131”.

Relativamente alle spese di trasferta, i giudici hanno confermato che ai componenti dell’Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il predetto rimborso deve essere riconosciuto anche ove non fosse espressamente previsto all’atto del conferimento dell’incarico, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti. Non ricorrendo tale ultima circostanza, il Comune istante, per adeguarsi alle previsioni di legge, potrà prevedere il rimborso di uno specifico onere di trasferta a favore dei revisori residenti fuori dal territorio comunale con decorrenza dall’inizio dell’incarico, sempre con riferimento a spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate e, in ogni caso, entro i limiti stabiliti dall’art. 241, comma 6-bis, del TUEL.

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