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Con la deliberazione n. 294/2017/PAR, la Corte dei Conti della Lombardia conferma la possibilità di applicare al segretario “reggente” il rimborso delle spese di viaggio previsto per il titolare di segreteria convenzionata relativamente agli spostamenti tra Comune capofila e Comune convenzionato.

Quanto alla misura degli importi da rimborsare, la deliberazione fornisce le seguenti indicazioni:

  • è attribuibile un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
  • nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
  • il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

Clicca qui per leggere la deliberazione n. 294/2017/PAR della Corte dei Conti della Lombardia.

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