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Con la deliberazione n. 281/2017/PAR, la Corte dei Conti della Lombardia chiarisce che, nella nuova disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 117/2017, «non è rinvenibile alcuna disposizione che potrebbe rendere legittimo l’onere assicurativo a carico del comune per la prestazione resa dal singolo volontario, in assenza di una convenzione tra l’ente e il Terzo Settore ed in mancanza di una deroga legislativa che contempli la suddetta possibilità».

La deliberazione rafforza pertanto il divieto per le P.A.  di incaricare direttamente persone fisiche come volontari: deve infatti «ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle PP.AA. a prestazioni da parte di volontari 'a titolo individuale', perché la necessaria 'interposizione' dell'organizzazione di volontariato, ben lungi da inutili e barocchi formalismi, vale a salvaguardia di interessi che sono di 'ordine pubblico' e che, come tali, non ammettono deroghe od eccezioni di sorta».

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