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Con la delibera n. 98/2018/PAR, la Corte dei Conti della Puglia afferma che è vietato l’impiego di personale in comando nel caso in cui l’ente non abbia provveduto all’approvazione e all’invio alla banca dati delle PA del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (sulla base dell'articolo 9, comma 1-quiquies, del Dl 113/2016, che per i casi in questione prevede il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).

La Corte specifica che il comando, pur non comportando “una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, tanto meno la costituzione di un rapporto di impiego”, comporta per l’amministrazione ricevente il sostegno degli oneri accessori nonché il rimborso all’amministrazione di origine del trattamento economico fondamentale del personale comandato (ex art.70 del d.lgs n.165/2001).

Pertanto ai fini dell’applicabilità all’istituto del comando dei vincoli dell’art.9, comma 1-quinquies del D.L. 25 giugno 2016 n.113, si deve concludere che il legislatore ha inteso vietare qualsivoglia erogazione di spesa per il personale in quanto la norma, riferendosi specificamente al caso di enti territoriali inadempienti nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali, ha precluso l’assunzione di ogni onere economico relativo alle spese per il personale, gravante su di una singola e determinata amministrazione, disinteressandosi della “natura” finanziariamente neutra o meno della tipologia di spesa.

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