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Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, la Corte dei Conti, sezione Autonomie, stabilisce che a tutti i segretari dei Comuni privi di dirigenza spettano i diritti di rogito, a prescindere dal loro inquadramento nella fascia C o in altra fascia, fornendo quindi la definitiva interpretazione dell’art.10 comma 2-bis del d.l. n. 90/2014.

Ricordiamo infatti che in sede di conversione in legge del d.l. n. 90/2014, il Parlamento ne ha modificato il contenuto riportando quanto segue: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.

Anche la stessa Sezione Autonomie, con deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 aveva risolto la questione di massima posta sullo specifico punto di diritto in argomento, enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”.

La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito - nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto.

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30 luglio 2018, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

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