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Con deliberazione n. 227/2018/PAR, la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia fornisce il proprio parere in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 essendo tale istituto finanziariamente neutro, ai fini delle assunzioni.

Il Comune dovrà preventivamente bandire una procedura di mobilità, a cui possono partecipare i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche aventi il profilo professionale richiesto.

In questo caso l’art.1 comma 47 della legge 311/2004 tuttora vigente, basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte dispone che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno.

La procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare verificandosi solo uno spostamento di personale da un’amministrazione ad un’altra e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti.

L’applicazione di tale normativa è, però, sottoposta a due limitazioni: la prima è il rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente l’assunzione, la seconda è il rispetto del limite di spesa relativa al personale sostenuta nel 2008 (per gli enti non soggetti al patto fino al 2015).

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