Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la deliberazione n. 57/2018/PAR la Corte dei Conti del Lazio esprime il suo parere in merito alla disciplina che regola l’erogazione di incentivi per funzioni tecniche.

L'incentivo può essere riconosciuto per tutte le tre casistiche di contratti pubblici di appalti, ovverosia lavori, servizi e forniture.

Requisito fondamentale per l’erogazione è tuttavia la presenza di una pubblica gara. È oltretutto indispensabile che il regolamento sia adottato precedentemente la liquidazione dell'incentivo, per quanto il Comune possa accantonare le somme anche in sua assenza. Tale regolamento, in ogni caso, è indispensabile per ripartire le risorse del Fondo secondo i criteri stabiliti in sede contrattazione integrativa decentrata.

La Corte ricorda infine che il riconoscimento degli incentivi tecnici, infatti, non soggiace più, a decorrere dal 1° gennaio 2018, né al tetto massimo di spesa del personale, né ai vincoli imposti al trattamento retributivo accessorio del personale da ultimo dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017, che ha abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017, il limite posto dall’art.1, comma 236, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Essi devono trovare iscrizione contabile nel medesimo capitolo di spesa (di investimento) destinato a coprire il costo complessivo dei lavori, servizi e forniture: Tit. II della spesa, ove si tratti di opere pubbliche e Tit. I, nel caso di servizi e forniture, “con qualificazione coerente con quella del tipo di appalto di riferimento”.

Clicca qui per leggere la la deliberazione n. 57/2018/PAR della Corte dei Conti del Lazio.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK