Con la deliberazione n. 111/2018 la Corte dei Conti della Puglia afferma che il limite del tetto potenziale massimo per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale è determinato in base all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, ovvero il tetto da rispettare nel contenimento della spesa di personale.
Le linee di indirizzo della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (che per gli enti locali non costituiscono comunque regole vincolanti) prevedono che per gli enti territoriali la dotazione organica debba essere contenuta in un tetto potenziale di spesa massima sulla base delle dettagliate normative di settore.
Pertanto, la sezione regionale della Corte dei conti ha confermato che tale limite può essere fissato nella media delle spese di personale 2011/2013 (per gli enti fino a 1.000 abitanti l'anno di riferimento è il 2008).
Inoltre, poiché nelle linee di indirizzo si afferma che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve poi indicare eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio (progressioni verticali), la Corte chiarisce che anche le progressioni orizzontali vanno conteggiate nel tetto della spesa che fissa il limite massimo, poiché entra a far parte del calcolo della spesa ogni compenso corrisposto ai propri lavoratori.
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