L’Inail, con la Circolare n. 36, del 11 ottobre 2016, avente ad oggetto “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”, informa che:
“Il decreto ministeriale 29 luglio 2016 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2016, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2015 pari a € 16.195,20 e a € 30.076,80, così come pubblicati nel decreto ministeriale 30 giugno 2015.”
“Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, riportati nelle circolari del 3 settembre 2015 n. 72 e del 7 marzo 2016, n. 7.”
Si ricorda che i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita sono i seguenti:
• detenuti e internati
• allievi dei corsi di istruzione professionale
• lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
• lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento
• lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
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