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L’Inps, con messaggio n. 2767 del 18 luglio 2019, fornisce chiarimenti in merito alle somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare.

I chiarimenti riguardano, nello specifico, la computabilità o meno delle recenti misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’ANF che della determinazione della relativa misura.

Nel merito, l’Inps rileva che sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita, pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, che ai sensi della speciale normativa di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988 non si computano nel reddito a tal fine rilevante, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

In relazione agli specifici contributi economici attribuiti dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione auto-noma Trentino Alto Adige, a titolo di “Reddito di garanzia” e “Contributo famiglie numerose”, è ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cosiddetti redditi esenti.

Quanto, infine, alla natura del beneficio “Assegno regionale per il nucleo familiare” viene precisato che il regime fiscale applicato a detta prestazione è quello dei redditi esenti di cui all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 2767/2019 dell’Inps.

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