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Con il messaggio n. 2653/2019 l’Inps fornisce istruzioni operative utili ai fini della complessiva istruttoria delle domande relative all’accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali.

L’Istituto richiama, preliminarmente, il contenuto del messaggio n. 3499 dell’8/9/2017, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state ricapitolate, da un lato, la normativa in vigore nella materia di cui trattasi e, dall’altro, le indicazioni già fornite nel tempo in relazione all’istruttoria da porre in essere per le domande di accredito figurativo presentate dagli iscritti alla Gestione privata.

Viene inoltre richiamato quanto precisato nel messaggio n. 3688 del 26/9/2017 in relazione alla natura decadenziale del termine del 30 settembre, applicabile alla sola presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali ovvero pubbliche.

Ne discende la possibilità, per l’interessato, di integrare la documentazione necessaria alla definizione dell’istanza anche successivamente al 30 settembre; ovviamente la Struttura territoriale potrà dare corso alla domanda solo a decorrere dal momento in cui la documentazione necessaria per l’istruttoria sarà interamente disponibile.

Si precisa inoltre che, in base alla normativa vigente, l’accreditamento della contribuzione figurativa viene effettuato nell’ordinamento pensionistico in relazione all’iscrizione del contribuente in atto al momento della sospensione dell’attività lavorativa.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 2653/2019 dell’Inps.

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