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Con la circolare n. 148/2019 l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei cinque mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo l’evento del parto, così come disposto dal comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tra i chiarimenti presentati, l’Istituto precisa che, per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Le predette attestazioni devono quindi essere prodotte al proprio datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gestazione.

Ricordiamo che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non sono assicurati all'Inps per la maternità, pertanto la relativa domanda non va inoltrata all'Istituto. Per la presentazione e la gestione della domanda, il dipendente della P.A. deve fare unicamente riferimento all'Amministrazione di appartenenza.

Clicca qui per leggere la circolare n. 148/2019 dell’Inps.

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