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A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il messaggio n. 1281/2020 l’Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Congedi parentali COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Permessi ex L. 104/92 COVID-19

È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico le modalità di fruizione dei congedi parentali COVID-19 e dei permessi L. 104/92 COVID-19 sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, pertanto la domanda deve essere presentata alla propria Amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 1281/2020 dell’Inps.

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