Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con il messaggio n. 1621/2020 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020.

Viene ribadito che il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L’Istituto fornisce inoltre alcuni esempi sulle situazioni di compatibilità o incompatibilità di tale congedo con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, o con altre casistiche.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 1621/2020 dell’Inps.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK