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Con il messaggio n. 2968/2020 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina che regola gli obblighi contributivi e la valutabilità, ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR), dei periodi di “congedo COVID-19” nella pubblica amministrazione.

In considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni pubbliche, nonché in considerazione della medesima ratio juris cui è ispirata la nuova figura di congedo, assimilabile ai congedi parentali di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’Istituto fornisce i seguenti chiarimenti.

I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).

Si osserva, infine, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, conformemente al parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 2968/2020 dell’Inps.

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