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L'Inps, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, fornisce i seguenti chiarimenti in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alla tutela previste per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori:

- la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (fra cui anche dipendenti del settore privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità), di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera;

- non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione;

- in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in luoghi differenti dal proprio territorio, per la necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia, ex art. 19 del d.l., 104/2020, non sarà applicabile l’istituto della quarantena ex art. 26, comma 1 del d.l. 18/2020 in quanto la disposizione sopra citata prevede un provvedimento da parte degli operatori di sanità pubblica.

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