Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con la circolare n. 130/2020 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina che regola l’anticipo del TFS/TFR ai dipendenti pubblici.

L’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono all’apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.

La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214.

Cicca qui per leggere la circolare n. 130/2020 dell’Inps.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK