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Con la circolare n. 132/2020 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio e introduzione della possibilità di avvalersi del congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza.

L’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Si specifica che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre2020, data di entrata in vigore della citata legge n. 126/2020.

Il novellato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 introduce, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche. Si specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

L’Inps precisa, infine, che con successiva circolare saranno fornite indicazioni relative al congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 13 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 riconosciuto a favore dei genitori lavoratori dipendenti per i periodi di sospensione dell’attività didattica indicati nell’Ordinanza del Ministero della Salute adottata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Clicca qui per leggere la circolare n. 132/2020 dell’Inps.

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