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Con la circolare n. 189/2021 l’Inps fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2”.

L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato nella presente circolare “Congedo parentale SARS CoV-2”, per agevolare l’utenza a distinguerlo dall’esistente istituto del congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità).

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Si specifica, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

I lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021, non devono presentare domanda all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Clicca qui per leggere la circolare n. 189/2021 dell’Inps.

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