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Come previsto dall’art. 1 c. 121, della legge di bilancio 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Clicca qui per leggere la circolare Inps n. 43/2022.

Per tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno affidato il servizio ad Alma: i programmi verranno aggiornati per garantire la corretta automatica gestione dell’esonero contributivo a partire dal mese di 04/2022.

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