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La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

La disciplina è stata, da ultimo, modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Pertanto, ferme le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, si precisa che la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

In relazione a tutto quanto sopra evidenziato, nel precisare che il limite mensile di 2.692 euro è riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, con il messaggio n. 3499/2022, a integrazione di quanto già chiarito nella circolare n. 43/2022, l’Inps fornisce ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e si forniscono ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 3499/2022 dell’Inps.

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