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Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, ossia i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Con l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero, a decorrere dal 1° luglio 2022, da euro 100,00 a euro 120,00.

Pertanto, con il messaggio n. 3473/2022 l’Inps comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero pari a euro 120,00.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 3473/2022 dell’Inps.

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