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Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni, la misura dell’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In quanto misura “universalistica”, l’AUU spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sui requisiti per poter beneficiare della suddetta misura, nonché sulle modalità di determinazione ed erogazione dell’Assegno, fatto salvo quanto specificato nella presente circolare, l’Inps rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e con i successivi messaggi pubblicati in materia.

Con la circolare n. 132/2022 l’Istituto comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Gli interventi di innovazione descritti nella circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Clicca qui per leggere la circolare n. 132/2022 dell’Inps.

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