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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Come previsto dalla citata disposizione, l’esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), è riconosciuto:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come espressamente indicato dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, l’esonero in commento è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per l’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021.

Con la circolare n. 7 del 25 gennaio 2023 l’Inps fornisce istruzioni operative e contabili in merito alla gestione dell’esonero contributivo a partire dal mese di gennaio 2023.  Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni circa la predetta misura con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022. Pertanto, per quanto non espressamente indicato nella circolare n. 7/2023, la disciplina dell’esonero contributivo di cui all’oggetto deve ritenersi integrata secondo le indicazioni contenute negli atti richiamati.

Clicca qui per leggere la circolare Inps n. 7 del 25 gennaio 2023.

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