Con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, l'Inps fornisce le istruzioni operative riguardanti l’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legge n. 48/2023.
Nel dettaglio, l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo è riconosciuto:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
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