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Con la Circolare n. 127 del 8 luglio 2016, che titola “Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.”, l’INPS evidenzia che “Come noto, i verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione …omissis…”

“Prima dell’intervento della novella in esame (art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90), il lavoratore, già autorizzato dall’Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.”

“L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e introduce elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che: nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.”

Per saperne di più e visionare la Circolare INPS in oggetto, clicca qui.

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