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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 15226 del 2016, ha stabilito che è legittimo il licenziamento della lavoratrice che non si è assicurata che fosse prevenuto al datore di lavoro il certificato medico di malattia da parte del medico curante, in quanto il lavoratore ha l’obbligo, in caso di malattia di avvertire il datore di lavoro entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l’aggiunta che in mancanza di ciascuna delle comunicazioni l’assenza verrà considerata ingiustificata.

La Corte di Cassazione afferma inoltre che la trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante esonera il lavoratore solo dall'inviare la certificazione cartacea e non dal suddetto obbligo di avvisare l'azienda.

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