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Con il  messaggio n. 4282 del 31 ottobre 2017, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti relativi alle attività da svolgere in caso assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.

Al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, l’Inps stabilisce che il medico debba sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, sia nel caso in cui la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia qualora l’Istituto abbia disposto d’ufficio tale visita.

Quanto alla valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio, l’Inps ricorda come sia di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza una valutazione che richieda competenze di tipo amministrativo, mentre spetta all’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente l’esame delle giustificazioni che abbiano carattere prettamente sanitario.

Il lavoratore interessato dovrà pertanto procedere con l’annotazione della giustificazione di assenza nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”, che  sarà consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, oppure spedito in un secondo momento al suo domicilio:

  • Se il lavoratore produce una documentazione di tipo amministrativo, una documentazione di tipo sanitario da cui non risulti la giustificabilità dell’assenza (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza), oppure non produce alcun documento giustificativo, nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
  • Se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, che consentano di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.

Clicca qui per leggere il messaggio n. 4282 dell’Inps.

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